Trasporto merci eccezionali - La normativa

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Mezzi d'opera (art. 10 CdS)

I veicoli classificati mezzi d’opera sono quei veicoli che per caratteristiche costruttive e per determinati tipi di merci trasportate, possono circolare con una massa complessiva a pieno carico (MCPC) superiore a quanto previsto dall’art. 62 del CdS, e precisamente:

  • veicolo 2 assi: mcpc kg 20.000
  • veicolo 3 assi: mcpc kg 33.000
  • veicolo 4 assi: mcpc kg 40.000
  • veicolo 5 o più assi: mcpc kg 56.000


Il tipo di trasporto consentito, perché un veicolo possa essere considerato mezzo d’opera, è che lo stesso può trasportare solo determinate merci occorrenti per le costruzioni (materiale per l’edilizia in genere, sabbia, terra, calcestruzzo, spurgo pozzi neri, rifiuti urbani in genere); la ditta proprietaria del veicolo deve avere, sulla cciaa, l’attività dichiarata che consente la lavorazione di dette merci.

I veicoli mezzi d’opera, per circolare su strada, hanno l’obbligo di richiedere l’autorizzazione al proprietario della strada e pagare la tassa d’usura (art. 10 comm. 10 CdS) pari al doppio della tassa di circolazione.

Per il Lazio le autorizzazioni si richiedano a: ANAS. Provincia, Astral, Autostrade, Comune se richiesto.

Tutti i veicoli mezzi d’opera, non possono superare la massa complessiva a piene carico riportata sulla carta di circolazione in condizioni di classificato mezzo d’opera ; è possibile una eccedenza della massa complessiva legale (art. 62 CdS) non superiore del 5% e se si è entro questa eccedenza, non si incorre in nessuna contravvenzione.

Qualora l’eccedenza del 5% della massa complessiva legale viene superata, si incorre a quanto segue 
(art. 62 CdS):

  • Veicoli mezzi d'opera
Superamento massa Sanzione € Punti CQC e/o patente Accessori
entro 10% 36 - 148 1 sospensione patente 15/60 gg + fermo amministrativo veicolo 1/2 mesi
entro 20% 74 - 296 2 sospensione patente 15/60 gg + fermo amministrativo veicolo 1/2 mesi
entro 30% 148 - 594 3 sospensione patente 15/60 gg + fermo amministrativo veicolo 1/2 mesi
oltre 30% 370 - 1485 4 sospensione patente 15/60 gg + fermo amministrativo veicolo 1/2 mesi
senza autorizzazione 681 - 2749 sospensione patente 1/3 mesi + fermo amministrativo veicolo 1/6 mesi
merce diversa 370 - 1485 sospensione patente 1/3 mesi + fermo amministrativo veicolo 1/6 mesi

La sanzione amministrativa si applica al conducente ed al proprietario del veicolo, se diverso dal conducente. Il proprietario del veicolo è anche soggetto al pagamento dell’indennizzo usura strada (art. 10 comm.10 CdS), al proprietario della strada.


Se la violazione per lo stesso motivo viene effettuata, con lo stesso veicolo, per oltre 2 volte nel corso dell’anno, al proprietario viene sospesa la licenza conto proprio e/o l’iscrizione all'albo da 1/3 mesi.

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Trasporti eccezionali (art. 10 CdS)

I trasporti in condizione di eccezionalità si hanno quando vengono superati i limiti di massa previsti dall’art. 62 del CdS e/o vengono superate le dimensioni di sagoma previste dall’art. 61 del CdS.

Per poter circolare su strada con un veicolo in condizione di eccezionalità, è obbligatorio munirsi di apposita autorizzazione da richiedere al proprietario della strada, oltre questo è obbligatorio al pagamento della tassa di usura strada (art.10 comm. 10 CdS) pari al doppio della tassa di proprietà.

In alcune condizioni di trasporto è indispensabile la scorta tecnica del viaggio, chi è deputato alla scorta tecnica deve essere in possesso di apposito tesserino.

Se la scorta tecnica non rispetta le modalità di trasporto previste nel regolamento, è sanzionabile ai sensi dell’art. 10 comm. 25 ter CdS.

Con D.Interministeriale n° 3806 del 18/7/1997, sono state disciplinate le condizioni tecniche per le scorte tecniche per i trasporti eccezionali, con successivo D.Interministeriale del 4/2/20011, sono state modificate le discipline delle stesse scorte tecniche.

Per il Lazio le autorizzazioni si richiedano a: ANAS. Provincia, Astral, Autostrade, Comune se richiesto.

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Sovraccarico (art. 167 CdS)

Tutti i veicoli, per trasporto merci o viaggiatori, non possono superare la massa complessiva a pieno carico (MCPC) riportata sulla carta di circolazione; è possibile una eccedenza della stessa per non più del 5% e se si è entro questa eccedenza, non si incorre in nessuna contravvenzione.

Qualora l’eccedenza del 5% della massa complessiva viene superata, si incorre a quanto segue
(art. 62 CdS):

  • Veicoli di massa complessiva (MCPC) fino a 10 ton
Superamento massa Sanzione € Punti CQC e/o patente Accessori
entro 1 ton 36 - 148 1 sospensione patente 15/60 gg
entro 2 ton 74 - 296 2 sospensione patente 15/60 gg
entro 3 ton 148 - 594 3 sospensione patente 15/60 gg
oltre 3 ton 370 - 1485 4 sospensione patente 15/60 gg
  • Veicoli di massa complessiva (MCPC) superiore a 10 ton
Superamento massa Sanzione € Punti CQC e/o patente Accessori
entro 10% 36 - 148 1 sospensione patente 15/60 gg
entro 20% 74 - 296 2 sospensione patente 15/60 gg
entro 30% 148 - 594 3 sospensione patente 15/60 gg
oltre 30% 370 - 1485 4 sospensione patente 15/60 gg
  • Veicoli mezzi d'opera
Superamento massa Sanzione € Punti CQC e/o patente Accessori
entro 10% 36 - 148 1 sospensione patente 15/60 gg + fermo amministrativo veicolo 1/2 mesi
entro 20% 74 - 296 2 sospensione patente 15/60 gg + fermo amministrativo veicolo 1/2 mesi
entro 30% 148 - 594 3 sospensione patente 15/60 gg + fermo amministrativo veicolo 1/2 mesi
oltre 30% 370 - 1485 4 sospensione patente 15/60 gg + fermo amministrativo veicolo 1/2 mesi
senza autorizzazione 681 - 2749 sospensione patente 1/3 mesi + fermo amministrativo veicolo 1/6 mesi
merce diversa 370 - 1485 sospensione patente 1/3 mesi + fermo amministrativo veicolo 1/6 mesi

La sanzione amministrativa si applica al conducente ed al proprietario del veicolo, se diverso dal conducente. Il proprietario del veicolo è anche soggetto al pagamento dell’indennizzo usura strada (art. 10 comm.10 CdS), al proprietario della strada.

Se la violazione per lo stesso motivo viene effettuata, con lo stesso veicolo, per oltre 2 volte nel corso dell’anno, al proprietario viene sospesa la licenza conto proprio e/o l’iscrizione all’albo da 1/3 mesi.

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Tassa di usura strada

Con D.Lvo 25/1/2010 n° 7, si conferma il pagamento della tassa di usura strade a carico di quei veicoli che superano le masse legali previste dal codice della strada.

Il pagamento deve essere eseguito con la data di scadenza della tassa di proprietà, ma non è possibile pagarlo entro i 30 gg successivi alla scadenza, come invece è previsto per la tassa di proprietà; l’importo da pagare è uguale alla tassa di proprietà (bollo).

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